Art. 8

Scambio di informazioni

In vigore dal 25 apr 2019
Scambio di informazioni Su richiesta, gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con la Commissione quando ciò è necessario per valutare la completezza e l'esattezza delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della registrazione a norma del presente regolamento, in particolare se le informazioni riguardano leggi e prassi nazionali.
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