Art. 4
Obblighi di informazione supplementari per l'iscrizione nel registro
In vigore dal 25 apr 2019
Obblighi di informazione supplementari per l'iscrizione nel registro
1. La Commissione può chiedere a un'impresa di fornire informazioni sull'identità del o dei titolari effettivi dell'impresa e, se del caso, del rappresentante esclusivo dell'impresa, comprese informazioni sul tipo di titolarità effettiva e sul tipo e sul livello di controllo che ciascun titolare effettivo ha il diritto di esercitare.
2. La Commissione può inoltre, ove giustificato in seguito a una valutazione preliminare delle informazioni di cui all' e, se del caso, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, chiedere all'impresa di trasmettere:
a)
informazioni supplementari o elementi di prova atti a dimostrare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite a norma dell' o, eventualmente, del paragrafo 1 del presente articolo;
b)
i rendiconti finanziari dell'impresa relativi all'esercizio precedente o, se non disponibili, prova della disponibilità di fondi sufficienti per svolgere le attività future per le quali l'impresa desidera iscriversi nel registro;
c)
il piano aziendale dell'impresa per le attività future e una panoramica delle precedenti attività;
d)
un documento che certifichi la struttura di gestione dell'impresa;
e)
informazioni riguardanti eventuali legami, ad esempio legami giuridici, economici o fiscali, con altre imprese, o con i titolari effettivi di altre imprese, che hanno presentato una domanda di registrazione o che sono già iscritti nel registro.
3. La Commissione può chiedere, se del caso, che le informazioni supplementari o gli elementi di prova richiesti a norma del paragrafo 2 alle imprese che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo siano corredati di una traduzione autenticata in inglese.
4. Le imprese trasmettono le informazioni o gli elementi di prova richiesti a norma del presente articolo entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta o entro un termine più lungo eventualmente concordato con la Commissione a seguito di una richiesta di proroga debitamente giustificata avanzata dall'impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:661:oj#art-4