Art. 3

Obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro

In vigore dal 25 apr 2019
Obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro 1.   Le imprese stabilite nell'Unione forniscono alla Commissione le seguenti informazioni al fine di essere iscritte nel registro: a) nome e forma giuridica dell'impresa quali figurano nei pertinenti documenti ufficiali in conformità alle leggi e alle prassi nazionali; b) indirizzo completo dell'impresa, compresi la via e il numero civico, il codice postale, il nome della città e il paese; c) numero di telefono dell'impresa, compreso il prefisso internazionale; d) numero di partita IVA dell'impresa; e) numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) dell'impresa, se del caso; f) nome completo di un referente che soddisfi le condizioni di cui ai punti i) e ii) e un indirizzo elettronico personale utilizzato a fini professionali da tale persona che contenga, se disponibile, un chiaro collegamento con l'impresa: i) è un titolare effettivo dell'impresa o un suo dipendente; ii) è autorizzato ad adempiere tutti gli obblighi e svolgere le pertinenti attività connesse al registro per conto dell'impresa così che diventino giuridicamente vincolanti per l'impresa; g) descrizione delle attività dell'impresa; h) conferma scritta dell'intenzione dell'impresa di iscriversi nel registro, firmata da un titolare effettivo o da un dipendente dell'impresa autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome dell'impresa; i) le coordinate bancarie dell'impresa attestate da un documento firmato da un rappresentante della banca o da un estratto conto bancario originale relativo a un conto bancario nell'Unione utilizzato dall'impresa per le sue attività commerciali e che copre un periodo di tempo compreso negli ultimi 3 mesi. 2.   Le imprese stabilite al di fuori dell'Unione che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni al fine di essere iscritte nel registro: a) le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e c), ma relative sia all'impresa che al rappresentante esclusivo, e corredate, per quanto riguarda le informazioni di cui alla lettera a), di un documento ufficiale pertinente su cui sfiguri il nome e la forma giuridica in ogni caso, unitamente a una traduzione giurata del documento in inglese; b) le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere d), e) e i), ma relative al rappresentante esclusivo e non all'impresa; c) nome completo di un referente che soddisfi le condizioni di cui ai punti i) e ii) e un indirizzo elettronico personale utilizzato a fini professionali da tale persona che contenga, se disponibile, un chiaro collegamento con il rappresentante esclusivo: i) è un titolare effettivo del rappresentante esclusivo o un suo dipendente; ii) è autorizzato ad adempiere a tutti gli obblighi e alle pertinenti attività connesse al registro per conto dell'impresa e del rappresentante esclusivo così che diventino giuridicamente vincolanti sia per l'impresa che per il rappresentante esclusivo; d) indirizzo elettronico per il rappresentante esclusivo; e) descrizione delle attività dell'impresa; f) conferma scritta di cui al paragrafo 1, lettera h), ma firmata anche da un titolare effettivo o da un dipendente del rappresentante esclusivo autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome del rappresentante esclusivo. 3.   Per poter presentare una dichiarazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 per un determinato anno, i termini per la presentazione e il completamento della domanda di iscrizione nel registro sono fissati come specificato nella comunicazione che la Commissione è tenuta a rilasciare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento. 4.   Le imprese già registrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già state trasmesse al registro.
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Obblighi di informazione per l'iscrizione nel registro (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/661) — Testo vigente | Portale Normativo