Art. 9

Attuazione degli obblighi dell'Unione in materia di controllo e di ispezione

In vigore dal 19 mar 2019
Attuazione degli obblighi dell'Unione in materia di controllo e di ispezione 1.   Su richiesta della Commissione, l'Agenzia coordina le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione mediante piani di impiego congiunto. 2.   L'Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.
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