Art. 11

Contenuto dei piani di impiego congiunto

In vigore dal 19 mar 2019
Contenuto dei piani di impiego congiunto I piani di impiego congiunto: a) soddisfano i requisiti del pertinente programma di controllo e di ispezione; b) applicano i criteri, i parametri, le priorità e le procedure comuni di ispezione definiti dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione; c) cercano di armonizzare i mezzi nazionali di controllo e di ispezione esistenti, notificati a norma dell', paragrafo 2, con le esigenze identificate e ne organizzano l'impiego; d) organizzano l'impiego di risorse umane e materiali, anche per quanto riguarda il funzionamento delle squadre di ispettori dell'Unione provenienti da più di uno Stato membro, e definiscono i periodi e le zone in cui essedevono essere impiegate; e) tengono conto degli obblighi esistenti degli Stati membri interessati nell'ambito di altri piani di impiego congiunto, nonché dei vincoli regionali o locali specifici; f) definiscono le condizioni alle quali i mezzi di controllo e di ispezione di uno Stato membro possono entrare nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un altro Stato membro.
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