Art. 10

Attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione

In vigore dal 19 mar 2019
Attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione 1.   L'Agenzia coordina l'attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 mediante piani di impiego congiunto. 2.   L'Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.
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