Art. 7

Assistenza alla Commissione e agli Stati membri

In vigore dal 19 mar 2019
Assistenza alla Commissione e agli Stati membri L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri affinché possano adempiere in modo ottimale, uniforme ed efficace agli obblighi ad essi imposti dalle norme della politica comune della pesca, anche con riguardo alla lotta contro la pesca INN, e assisterli nelle loro relazioni con i paesi terzi. In particolare, l'Agenzia: a) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori degli ispettorati della pesca degli Stati membri e predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali funzionari ed altri membri del personale che partecipano alle attività di controllo e ispezione; b) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli ispettori dell'Unione anteriormente al loro primo incarico e predispone su base regolare ulteriori nuovi corsi di formazione e seminari aggiornati per tali funzionari; c) su richiesta degli Stati membri, provvede all'approvvigionamento comune di beni e servizi in relazione alle attività di controllo e di ispezione effettuate dagli Stati membri e prepara e coordina l'attuazione di progetti pilota congiunti ad opera degli Stati membri; d) elabora procedure operative comuni applicabili alle attività di controllo e di ispezione attuate congiuntamente da due o più Stati membri; e) definisce i criteri applicabili allo scambio di mezzi di controllo e di ispezione tra gli Stati membri, nonché tra questi e i paesi terzi, e alla messa a disposizione di tali mezzi da parte degli Stati membri; f) realizza un'analisi del rischio sulla base dei dati di pesca relativi alle catture, agli sbarchi e allo sforzo di pesca, nonché un'analisi del rischio in relazione agli sbarchi non dichiarati, procedendo in particolare raffrontando i dati relativi alle catture e alle importazioni e quelli relativi alle esportazione e al consumo nazionale; g) su richiesta della Commissione o degli Stati membri, elabora metodi e procedure comuni di ispezione; h) assiste gli Stati membri, su loro richiesta, nell'adempimento di loro obblighi dell'Unione e internazionali, anche in relazione alla lotta contro la pesca INN, nonché degli obblighi assunti nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca; i) promuove e coordina la definizione di metodi uniformi di gestione del rischio nel settore di sua competenza; j) coordina e promuove la cooperazione tra gli Stati membri e norme comuni per l'elaborazione dei piani di campionamento previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
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