Art. 6
Prestazione di servizi contrattuali agli Stati membri
In vigore dal 19 mar 2019
Prestazione di servizi contrattuali agli Stati membri
L'Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri, su richiesta dei medesimi, per l'espletamento delle attività di controllo e di ispezione che questi sono tenuti a svolgere nelle acque dell'Unione e/o internazionali, compresi il noleggio e l'impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati.
Storico versioni
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