Art. 4
Compiti connessi agli obblighi internazionali dell'Unione in materia di controllo e di ispezione
In vigore dal 19 mar 2019
Compiti connessi agli obblighi internazionali dell'Unione in materia di controllo e di ispezione
1. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia:
a)
assiste l'Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui fa parte l'Unione;
b)
coopera con le autorità competenti delle organizzazioni di pesca regionali internazionali ai fini dell'espletamento degli obblighi che incombono all'Unione in materia di controllo e di ispezione in virtù di accordi di lavoro conclusi con tali organismi.
2. Su richiesta della Commissione l'Agenzia può cooperare, in materia di controllo e di ispezione, con le competenti autorità di paesi terzi nell'ambito di accordi conclusi tra l'Unione e tali paesi.
3. Nell'ambito delle sue competenze l'Agenzia può svolgere, per conto degli Stati membri, determinati compiti nell'ambito di accordi internazionali di pesca di cui fa parte l'Unione.
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