Art. 3

Mandato

In vigore dal 19 mar 2019
Mandato L'Agenzia ha il seguente mandato: a) coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri connesse agli obblighi dell'Unione in materia di controllo e di ispezione; b) coordinare l'impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dagli Stati membri interessati a norma del presente regolamento; c) assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi; d) assistere gli Stati membri, nell'ambito delle sue competenze, nell'adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca; e) assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzazione dell'applicazione della politica comune della pesca in tutta l'Unione; f) contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione; g) contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri; h) coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN»), conformemente alle norme dell'Unione. i) contribuire all'attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, segnatamente per quanto riguarda: — l'organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo esercitate dagli Stati membri per l'attuazione di programmi di controllo e di ispezione specifici, di programmi di controllo relativi alla pesca INN e di programmi di controllo e di ispezione internazionali, — le ispezioni necessarie per l'assolvimento delle mansioni dell'Agenzia in conformità dell'; j) cooperare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nell'ambito dei rispettivi mandati, per aiutare le autorità nazionali svolgenti funzioni di guardia costiera, come stabilito all' del presente regolamento, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando le operazioni multifunzionali.
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