Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «controllo e ispezione»: le misure adottate dagli Stati membri, in particolare ai sensi degli e del titolo VII del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (11), per controllare e ispezionare le attività di pesca che rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca, comprese le attività di sorveglianza e di monitoraggio, quali i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite e i piani di osservazione;
b) «mezzi di controllo e di ispezione»: navi, aeromobili, veicoli ed altre risorse materiali di sorveglianza, nonché ispettori, osservatori ed altre risorse umane utilizzate dagli Stati membri a fini di controllo e di ispezione;
c) «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l'impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili;
d) «programma internazionale di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione ai fini dell'adempimento degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di controllo e di ispezione;
e) «programma specifico di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione istituite a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
f) «attività di pesca»: l'attività di pesca definita nell', paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 1380/2013;
g) «ispettori dell'Unione»: gli ispettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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