Art. 23

Compiti dell'unità di crisi

In vigore dal 19 mar 2019
Compiti dell'unità di crisi 1.   L'unità di crisi istituita dall'Agenzia provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibili opzioni per prevenire, eliminare o ridurre il rischio per la politica comune della pesca nella maniera più rapida ed efficace possibile. 2.   L'unità di crisi può chiedere l'assistenza di qualsiasi autorità pubblica o soggetto privato le cui competenze giudichi necessarie per rispondere in modo efficace all'emergenza. 3.   L'Agenzia assicura il coordinamento necessario per reagire in modo adeguato e tempestivo all'emergenza. 4.   Se opportuno, l'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi esistenti e delle misure adottate.
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