Art. 22
Unità di crisi
In vigore dal 19 mar 2019
Unità di crisi
1. Se la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Stati membri, individua una situazione che comporta un rischio grave diretto, indiretto o potenziale per la politica comune della pesca e se non è possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio con gli strumenti esistenti o gestirlo adeguatamente, l'Agenzia ne è immediatamente informata.
2. A seguito di notifica della Commissione o di propria iniziativa, l'Agenzia istituisce senza indugio un'unità di crisi e ne informa la Commissione.
Storico versioni
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