Art. 20
Misure adottate dall'Agenzia
In vigore dal 19 mar 2019
Misure adottate dall'Agenzia
L'Agenzia, ove necessario:
a)
pubblica manuali che stabiliscono procedure di ispezione armonizzate;
b)
elabora materiale orientativo sulle migliori prassi in relazione al controllo della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda la formazione dei funzionari addetti al controllo, e mantiene regolarmente aggiornato tale materiale;
c)
fornisce alla Commissione il sostegno tecnico e amministrativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti.
Storico versioni
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