Art. 20

Misure adottate dall'Agenzia

In vigore dal 19 mar 2019
Misure adottate dall'Agenzia L'Agenzia, ove necessario: a) pubblica manuali che stabiliscono procedure di ispezione armonizzate; b) elabora materiale orientativo sulle migliori prassi in relazione al controllo della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda la formazione dei funzionari addetti al controllo, e mantiene regolarmente aggiornato tale materiale; c) fornisce alla Commissione il sostegno tecnico e amministrativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti.
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