Art. 18
Modalità di applicazione
In vigore dal 19 mar 2019
Modalità di applicazione
Ai fini dell'applicazione del presente capitolo possono essere adottate modalità dettagliate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Tali modalità possono riguardare in particolare le procedure per l'elaborazione e l'adozione dei piani preliminari di impiego congiunto.
Storico versioni
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