Art. 16

Attività di pesca non soggette a programmi di controllo e di ispezione

In vigore dal 19 mar 2019
Attività di pesca non soggette a programmi di controllo e di ispezione Due o più Stati membri possono chiedere all'Agenzia che coordini l'impiego dei rispettivi mezzi di controllo e di ispezione per un'attività di pesca o una zona non soggetta ad un programma di controllo e di ispezione. Tale coordinamento va realizzato nel rispetto dei criteri e delle priorità concordate in materia di controllo e di ispezione dagli Stati membri interessati.
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