Art. 17

Rete di informazione

In vigore dal 19 mar 2019
Rete di informazione 1.   La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività comuni di controllo e di ispezione nelle acque dell'Unione e internazionali. 2.   Le autorità nazionali competenti adottano, nel rispetto della pertinente normativa dell'Unione, le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni da esse ricevute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a norma degli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:473:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo