Art. 17
Rete di informazione
In vigore dal 19 mar 2019
Rete di informazione
1. La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività comuni di controllo e di ispezione nelle acque dell'Unione e internazionali.
2. Le autorità nazionali competenti adottano, nel rispetto della pertinente normativa dell'Unione, le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni da esse ricevute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a norma degli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
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