Art. 21

Cooperazione

In vigore dal 19 mar 2019
Cooperazione 1.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano con l'Agenzia e le forniscono l'assistenza necessaria per l'espletamento delle sue funzioni. 2.   L'Agenzia, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione ai fini dell'elaborazione di norme armonizzate in materia di controllo in conformità della normativa dell'Unione, in considerazione delle migliori prassi esistenti negli Stati membri e di norme concordate a livello internazionale.
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