Art. 25
Cooperazione nel settore degli affari marittimi
In vigore dal 19 mar 2019
Cooperazione nel settore degli affari marittimi
L'Agenzia contribuisce all'attuazione della politica integrata marittima dell'Unione e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento, previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati.
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