Art. 8

Certificato di competenza

In vigore dal 14 mar 2019
Certificato di competenza 1.   Ai maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC o che godono di diritti acquisiti ai sensi dell' è rilasciato un certificato di competenza. Il certificato è rilasciato dallo Stato membro o dall'organo competente in uno Stato membro che ha conferito la qualifica professionale, la quale dà al professionista il diritto di partecipare alla PFC ai sensi dell'. 2.   Il certificato di competenza riporta almeno le seguenti informazioni: a) il nome del maestro di sci; b) i risultati ottenuti nella PFC e la data di superamento della PFC, se del caso; c) lo specifico diritto acquisito di cui gode il maestro di sci ai sensi dell', se del caso; d) lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato; e) la qualifica elencata nell'allegato I posseduta dal maestro di sci. 3.   Il certificato di competenza è accompagnato da un'etichetta autoadesiva da apporre sulla tessera nazionale di maestro di sci. L'etichetta attesta che al maestro di sci è stato rilasciato un certificato di competenza e riporta almeno: a) il nome del maestro di sci; b) l'anno di rilascio del certificato di competenza; c) lo Stato membro oppure l'organo competente che rilascia il certificato. 4.   Un duplicato del certificato di competenza è rilasciato in qualsiasi momento su richiesta del maestro di sci.
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Certificato di competenza (Art. 8 Regolamento (UE) 2019/907) — Testo vigente | Portale Normativo