Art. 7
Diritti acquisiti
In vigore dal 14 mar 2019
Diritti acquisiti
1. I maestri di sci che sono in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum prima della data di entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all', paragrafo 2.
2. I maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato sia l'eurotest sia la prova eurosicurezza beneficiano del principio di riconoscimento automatico come stabilito all', paragrafo 2, laddove essi siano in possesso anche di una qualifica elencata nell'allegato I.
3. I maestri di sci che hanno ottenuto una qualifica elencata nell'allegato I in uno Stato membro non firmatario del memorandum al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono in grado di dimostrare un'esperienza professionale di almeno duecento giorni nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento beneficiano del principio di riconoscimento automatico stabilito all', paragrafo 2.
4. I maestri di sci che beneficiano di diritti acquisiti come stabilito nei paragrafi 1, 2 e 3, hanno il diritto di presentare domanda per un certificato di competenza ai sensi dell'.
Storico versioni
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