Art. 9
Procedura di notifica
In vigore dal 14 mar 2019
Procedura di notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica apportata alle qualifiche elencate nell'allegato I, nonché l'esistenza di eventuali nuove qualifiche comparabili, in termini di abilità e conoscenze, a quelle elencate nell'allegato I. Tali notifiche devono essere trasmesse tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:907:oj#art-9