Art. 9

Procedura di notifica

In vigore dal 14 mar 2019
Procedura di notifica Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modifica apportata alle qualifiche elencate nell'allegato I, nonché l'esistenza di eventuali nuove qualifiche comparabili, in termini di abilità e conoscenze, a quelle elencate nell'allegato I. Tali notifiche devono essere trasmesse tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:907:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo