Art. 6

Esenzioni

In vigore dal 14 mar 2019
Esenzioni 1.   Fatto salvo l', i maestri di sci sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I, ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) sono in grado di dimostrare con prove concrete di avere ricevuto almeno 100 punti FIS in sci alpino per gli uomini e almeno 85 punti FIS in sci alpino per le donne in una delle discipline tecniche dello slalom o dello slalom gigante nel corso di un qualsiasi periodo di cinque anni; oppure b) hanno superato l'eurotest. 2.   Fatto salvo l', i maestri di sci che hanno superato la prova eurosicurezza sono esentati dall'obbligo di superare la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, laddove essi siano in possesso di una qualifica o stiano ricevendo una formazione in vista dell'ottenimento di una qualifica elencata nell'allegato I. 3.   I maestri di sci che hanno superato, come parte della PFC, la prova che certifica l'abilità tecnica di cui all'allegato II, parte I, oppure la prova che certifica le competenze relative alla sicurezza di cui all'allegato II, parte II, non sono tenuti a ripetere la parte della PFC da essi già superata.
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