Art. 56
Procedura di discarico
In vigore dal 13 mar 2019
Procedura di discarico
1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'organismo di PPP, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'organismo di PPP descritti negli stati finanziari.
2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti e gli stati finanziari dell'organismo di PPP. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, unitamente alle risposte del direttore dell'organismo di PPP, nonché le relazioni speciali pertinenti della Corte dei conti riguardo all'esercizio interessato e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e secondo le modalità previste dall'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.
Storico versioni
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