Art. 54
Audit esterno
In vigore dal 13 mar 2019
Audit esterno
1. Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell'organismo di PPP presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo di PPP prima del possibile consolidamento nei conti definitivi della Commissione.
Salvo disposizione contraria nell'atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all'organismo di PPP conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nell'elaborare tale relazione la Corte dei conti esamina il lavoro di audit svolto dal revisore contabile esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle constatazioni di tale revisore.
2. L'organismo di PPP trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa la Corte dei conti, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli .
3. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 254 a 259 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
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