Art. 53
Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria
In vigore dal 13 mar 2019
Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria
1. Ciascun organismo di PPP prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. La relazione fornisce come minimo informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti, in termini sia assoluti sia percentuali, insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.
2. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, il direttore trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria.
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