Art. 55
Calendario della procedura di discarico
In vigore dal 13 mar 2019
Calendario della procedura di discarico
1. Prima del 15 maggio dell'anno N+2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, salvo se diversamente previsto nell'atto costitutivo, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. Il direttore informa il consiglio di amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.
2. Se il termine di cui al paragrafo 1 non può essere rispettato, il Parlamento europeo o il Consiglio informa il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.
3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio di amministrazione, si adopera per adottare al più presto misure che consentano o facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.
Storico versioni
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