Art. 58
Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF
In vigore dal 13 mar 2019
Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF
1. L'organismo di PPP concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.
2. Conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), l'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
Storico versioni
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