Art. 60

Adozione delle regole finanziarie dell'organismo di PPP

In vigore dal 13 mar 2019
Adozione delle regole finanziarie dell'organismo di PPP 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, ciascun organismo di PPP di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 adotta nuove regole finanziarie entro nove mesi a decorrere dalla data in cui l'organismo di PPP rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 71 del suddetto regolamento. 2.   Ciascun organismo di PPP di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che abbia già adottato le proprie regole finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 procede alla loro revisione per garantire la conformità al presente regolamento. Le regole finanziarie riviste entrano in vigore entro il 1o settembre 2019.
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