Art. 6
Norme in materia di controllo e verifica per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni
In vigore dal 13 mar 2019
Norme in materia di controllo e verifica per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni
1. Ai fini della certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni gli operatori economici:
a)
forniscono informazioni affidabili che comprovino le loro dichiarazioni che tutti i requisiti di cui agli sono stati debitamente rispettati;
b)
prevedono un adeguato livello di controllo indipendente delle informazioni fornite e un adeguato livello di trasparenza che risponda all'esigenza di verifica pubblica del metodo di controllo; e
c)
forniscono prova del fatto che sono effettuati controlli.
2. Il controllo consiste nella verifica che le informazioni fornite dagli operatori economici siano precise, affidabili e a prova di frode.
3. Per dimostrare che una fornitura deve essere considerata biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, gli operatori economici utilizzano il sistema di equilibrio di massa stabilito all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Per dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli da 4 a 6 conformemente all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 possono essere utilizzati sistemi volontari.
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