Art. 7

Monitoraggio e riesame

In vigore dal 13 mar 2019
Monitoraggio e riesame Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina tutti gli aspetti pertinenti della relazione sull'espansione delle materie prime, in particolare i dati sull'espansione delle materie prime, nonché gli elementi di prova relativi ai fattori che giustificano la disposizione relativa ai piccoli agricoltori di cui all', paragrafo 1, e, se del caso, modifica il presente regolamento. La relazione riveduta è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e costituisce la base per l'applicazione dei criteri di cui all'. La Commissione riesamina successivamente i dati contenuti nella relazione alla luce dell'evoluzione delle circostanze e delle più recenti conoscenze scientifiche a disposizione.
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