Art. 5
Misure di addizionalità
In vigore dal 13 mar 2019
Misure di addizionalità
1. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa possono essere certificati come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni solo se:
a)
le misure di addizionalità per la produzione di materie prime supplementari soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
i)
diventano finanziariamente attraenti o non incontrano ostacoli alla loro attuazione solo perché i biocombustibili, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime supplementari possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili a norma della direttiva 2009/28/CE o della direttiva (UE) 2018/2001;
ii)
consentono la coltivazione di colture alimentari e foraggere su terreni abbandonati o pesantemente degradati;
iii)
sono applicate da piccoli agricoltori;
b)
le misure di addizionalità sono adottate non oltre 10 anni prima della certificazione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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