Art. 4

Criteri generali per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni

In vigore dal 13 mar 2019
Criteri generali per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni 1.   I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa possono essere certificati come combustibili a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni solo se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001; b) i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sono stati prodotti a partire da materie prime supplementari ottenute tramite misure di addizionalità che rispettano i criteri specifici di cui all'; c) gli elementi di prova necessari per individuare le materie prime supplementari e dimostrare le dichiarazioni relative alla produzione di materie prime supplementari sono debitamente raccolti e accuratamente documentati dagli operatori economici interessati. 2.   Gli elementi di prova di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono almeno informazioni sulle misure di addizionalità adottate per produrre le materie prime supplementari, le zone delimitate in cui tali misure sono state applicate e la resa media ottenuta dal terreno in cui tali misure sono state applicate nei 3 anni immediatamente precedenti l'anno in cui è stata applicata la misura di addizionalità.
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