Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) «colture oleaginose»: le colture alimentari e foraggere come la colza, la palma, la soia e il girasole, che non sono colture amidacee e zuccherine comunemente utilizzate come materia prima per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa;
(2) «terreni inutilizzati»: le zone che, per un periodo consecutivo di almeno cinque anni prima dell'inizio della coltivazione delle materie prime utilizzate per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, non sono state utilizzate per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, di altre colture energetiche né di quantità considerevoli di foraggio per gli animali da pascolo;
(3) «terreni abbandonati»: i terreni inutilizzati utilizzati in passato per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, ma sui quali tale coltivazione è stata interrotta a causa di vincoli biofisici o socioeconomici;
(4) «terreni pesantemente degradati»: i terreni definiti nell'allegato V, parte C, punto 9, della direttiva (UE) 2018/2001;
(5) «misura di addizionalità»: qualsiasi miglioramento delle pratiche agricole che conduca, in modo sostenibile, a un aumento delle rese di colture alimentari e foraggere su terreni già utilizzati per la coltivazione di colture alimentari e foraggere, e qualsiasi azione che consenta la coltivazione di colture alimentari e foraggere su terreni inutilizzati, compresi i terreni abbandonati, per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa;
(6) «materia prima supplementare»: la quantità supplementare di una coltura alimentare e foraggera prodotta in una zona chiaramente delimitata rispetto al valore di riferimento dinamico delle rese e che è il risultato diretto dell'applicazione di una misura di addizionalità.
(7) «valore di riferimento dinamico delle rese»: la resa media della zona delimitata in cui è stata adottata una misura di addizionalità, calcolata sul periodo di 3 anni immediatamente precedente l'anno di applicazione di tale misura, tenendo conto dell'aumento medio della resa osservato per la materia prima in questione nel decennio precedente e delle curve di resa nell'arco della vita in caso di colture permanenti, escluse le fluttuazioni delle rese;
(8) «terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001;
(9) «piccoli agricoltori»: gli agricoltori che svolgono in modo indipendente un'attività agricola in un'azienda con una superficie agricola inferiore a 2 ettari di cui detengono la proprietà, i diritti di possesso o qualsiasi titolo equivalente che conferisce loro il controllo sui terreni e che non sono alle dipendenze di una società, fatta eccezione per una cooperativa di cui siano soci assieme ad altri piccoli agricoltori, a condizione che tale cooperativa non sia controllata da un terzo;
(10) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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