Art. 4
Attività di formazione e programmi per lo scambio di personale organizzati a norma dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625
In vigore dal 8 mar 2019
Attività di formazione e programmi per lo scambio di personale organizzati a norma dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625
In deroga all', paragrafo 1, il personale di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), può assistere il veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici o eseguire controlli fisici a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 se è stato formato nell'ambito di attività di formazione o di programmi per lo scambio di personale organizzati a norma dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625, purché tali attività o programmi riguardino il contenuto e le materie del programma di formazione di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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