Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 8 mar 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione per il personale seguente di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che esegue controlli fisici ai posti di controllo frontalieri:
a)
personale che assiste un veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici sugli animali, ad eccezione degli animali acquatici, o sulle carni e frattaglie commestibili;
b)
personale che esegue controlli fisici sugli animali acquatici, sui prodotti di origine animale diversi da quelli di cui alla lettera a), sul materiale germinale o sui sottoprodotti di origine animale.
2. Il presente regolamento non si applica ai veterinari ufficiali e ai responsabili fitosanitari ufficiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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