Art. 2

Obblighi generali delle autorità competenti relativi alla formazione

In vigore dal 8 mar 2019
Obblighi generali delle autorità competenti relativi alla formazione 1.   Il personale di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), può assistere il veterinario ufficiale nell'esecuzione di controlli fisici o eseguire controlli fisici ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 solo se ha completato con successo un programma di formazione conforme alle prescrizioni di cui all' del presente regolamento (il programma di formazione). 2.   Le autorità competenti elaborano e organizzano il programma di formazione per garantire che i controlli fisici di cui all' siano eseguiti con il necessario livello di competenza e conoscenza tecnica. Il programma di formazione è sia teorico che pratico. 3.   Le autorità competenti conservano su supporto cartaceo o elettronico la documentazione relativa al programma di formazione di ogni persona comprendente date, durata, descrizione del programma e, se del caso, certificati che attestano il completamento con esito positivo del programma di formazione da parte del personale. Le autorità competenti di uno Stato membro provvedono affinché ciascun posto di controllo frontaliero all'interno di tale Stato membro abbia accesso alla documentazione relativa alla formazione conservata su supporto cartaceo o in formato elettronico.
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Obblighi generali delle autorità competenti relativi alla formazione (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/1081) — Testo vigente | Portale Normativo