Art. 3
Prescrizioni riguardo alle materie del programma di formazione
In vigore dal 8 mar 2019
Prescrizioni riguardo alle materie del programma di formazione
1. Il contenuto del programma di formazione è determinato in base agli animali e alle merci per i quali sono designati i posti di controllo frontalieri, nonché in funzione dei compiti e delle responsabilità del personale.
2. Il programma di formazione verte sulle seguenti materie:
a)
normativa applicabile dell'Unione relativa all'ingresso nell'Unione di animali e merci, comprese le procedure e le attività da svolgere durante e dopo i controlli fisici;
b)
principi generali dell'esame degli animali;
c)
esame dell'idoneità degli animali al trasporto;
d)
aspetti pratici della manipolazione degli animali in linea con la normativa dell'Unione, comprese le disposizioni adottate per prevenire o ridurre i ritardi ai posti di controllo frontalieri e, ove necessario, per nutrire, abbeverare, scaricare e alloggiare gli animali;
e)
esame sensoriale delle merci;
f)
esame del mezzo di trasporto e delle condizioni di trasporto, compresa la gestione delle merci sensibili alla temperatura (catena del freddo) e del trasporto degli animali;
g)
identificazione delle specie animali compresa, se del caso, l'identificazione delle specie esotiche invasive quali definite all', punto 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), introdotte tramite animali e merci;
h)
procedure di controllo riguardanti:
i)
l'uso delle attrezzature;
ii)
l'attuazione di piani di monitoraggio;
iii)
le procedure di campionamento e le analisi di laboratorio per quanto riguarda gli aspetti relativi agli animali e alla salute pubblica e animale;
i)
metodi per l'interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio e relative decisioni in conformità alle prescrizioni della normativa applicabile dell'Unione;
j)
valutazione dei rischi, compresa la raccolta di dati relativi alla salute animale e pubblica al fine di effettuare controlli fisici opportunamente mirati;
k)
prevenzione della contaminazione incrociata e rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza;
l)
prescrizioni in materia di etichettatura per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;
m)
indagini e tecniche di controllo volte a individuare pratiche fraudolente o ingannevoli nel commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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