Art. 3

Prescrizioni riguardo alle materie del programma di formazione

In vigore dal 8 mar 2019
Prescrizioni riguardo alle materie del programma di formazione 1.   Il contenuto del programma di formazione è determinato in base agli animali e alle merci per i quali sono designati i posti di controllo frontalieri, nonché in funzione dei compiti e delle responsabilità del personale. 2.   Il programma di formazione verte sulle seguenti materie: a) normativa applicabile dell'Unione relativa all'ingresso nell'Unione di animali e merci, comprese le procedure e le attività da svolgere durante e dopo i controlli fisici; b) principi generali dell'esame degli animali; c) esame dell'idoneità degli animali al trasporto; d) aspetti pratici della manipolazione degli animali in linea con la normativa dell'Unione, comprese le disposizioni adottate per prevenire o ridurre i ritardi ai posti di controllo frontalieri e, ove necessario, per nutrire, abbeverare, scaricare e alloggiare gli animali; e) esame sensoriale delle merci; f) esame del mezzo di trasporto e delle condizioni di trasporto, compresa la gestione delle merci sensibili alla temperatura (catena del freddo) e del trasporto degli animali; g) identificazione delle specie animali compresa, se del caso, l'identificazione delle specie esotiche invasive quali definite all', punto 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), introdotte tramite animali e merci; h) procedure di controllo riguardanti: i) l'uso delle attrezzature; ii) l'attuazione di piani di monitoraggio; iii) le procedure di campionamento e le analisi di laboratorio per quanto riguarda gli aspetti relativi agli animali e alla salute pubblica e animale; i) metodi per l'interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio e relative decisioni in conformità alle prescrizioni della normativa applicabile dell'Unione; j) valutazione dei rischi, compresa la raccolta di dati relativi alla salute animale e pubblica al fine di effettuare controlli fisici opportunamente mirati; k) prevenzione della contaminazione incrociata e rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza; l) prescrizioni in materia di etichettatura per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625; m) indagini e tecniche di controllo volte a individuare pratiche fraudolente o ingannevoli nel commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1081:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo