Art. 5
Dichiarazione «CE» di verifica
In vigore dal 12 feb 2019
Dichiarazione «CE» di verifica
1. Una dichiarazione «CE» di verifica si basa sulle informazioni ricavate dalle procedure di verifica dei sottosistemi di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e all'allegato IV di tale direttiva. Un'unica dichiarazione «CE» di verifica comprende la verifica rispetto alla normativa dell'Unione e, se del caso, alle norme nazionali.
2. Il richiedente redige la dichiarazione «CE» di verifica conformemente al modello di cui all'allegato II e conformemente al modello di cui all'allegato III quando si riferisce a un sottosistema inizialmente messo in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica.
3. Una dichiarazione «CE» di verifica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione, identica a quella in cui sono redatti i relativi documenti di accompagnamento.
Storico versioni
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