Art. 7
Procedura di verifica in caso di modifica di un sottosistema messo in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica
In vigore dal 12 feb 2019
Procedura di verifica in caso di modifica di un sottosistema messo in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica
1. In caso di modifica di un sottosistema messo in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica, il richiedente analizza la modifica e ne valuta l'impatto sulla documentazione relativa alla progettazione e alla manutenzione esistente.
2. In caso di modifica di un sottosistema che riguarda un parametro fondamentale, il richiedente valuta la necessità di un ricorso alla procedura «CE» di verifica di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e, se necessario, la attiva.
3. L'organismo di valutazione della conformità valuta soltanto le parti del sottosistema che sono state modificate e valuta le interfacce rispetto alle parti non modificate del sottosistema.
4. Una dichiarazione «CE» di verifica è redatta per l'intero sottosistema dal richiedente il quale dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che:
a)
la parte modificata e le interfacce rispetto alle parti non modificate del sottosistema sono state sottoposte alle pertinenti procedure di verifica e soddisfano la pertinente normativa dell'Unione e le pertinenti norme nazionali;
b)
la parte non modificata è stata messa in servizio nel sistema ferroviario ed è stata mantenuta nel suo stato di funzionamento di progetto dalla data di messa in servizio nel sistema ferroviario sino alla data della redazione della dichiarazione «CE» di verifica.
Storico versioni
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