Art. 6

Procedura di verifica in caso di modifica di un sottosistema

In vigore dal 12 feb 2019
Procedura di verifica in caso di modifica di un sottosistema 1.   In caso di modifica di un sottosistema, il richiedente analizza la modifica e ne valuta l'impatto sulla dichiarazione «CE» di verifica. 2.   Se tale modifica influisce sulla validità di un elemento della pertinente dichiarazione «CE» di verifica, il richiedente aggiorna la dichiarazione «CE» di verifica o redige una nuova dichiarazione «CE» di verifica. Una nuova dichiarazione «CE» di verifica è redatta ogni qual volta sia richiesta una nuova autorizzazione conformemente ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797. 3.   Se per il sottosistema modificato il cambiamento riguarda un parametro fondamentale, il richiedente valuta la necessità di un ricorso alla procedura «CE» di verifica di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e all'allegato IV di tale direttiva e, se necessario, la attiva.
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