Art. 3
Dichiarazione «CE» di conformità o dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego
In vigore dal 12 feb 2019
Dichiarazione «CE» di conformità o dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego
1. Il fabbricante, o il suo mandatario, redige la dichiarazione «CE» di conformità del componente di interoperabilità o la dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego del componente di interoperabilità conformemente al modello di cui all'allegato I.
2. Una dichiarazione «CE» di conformità o una dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione, identica a quella in cui sono redatti i relativi documenti di accompagnamento.
Storico versioni
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