Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 feb 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «dichiarazione ‘CE’ di conformità»: la dichiarazione redatta per un componente di interoperabilità dal fabbricante o dal suo mandatario, nella quale il fabbricante, o il suo mandatario, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il componente di interoperabilità in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa la pertinente normativa dell'Unione;
b) «dichiarazione ‘CE’ di idoneità all'impiego»: la dichiarazione complementare alla dichiarazione «CE» di conformità del componente di interoperabilità redatta per un componente di interoperabilità dal fabbricante o dal suo mandatario, nella quale il fabbricante, o il suo mandatario, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il componente di interoperabilità in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa i requisiti per l'idoneità all'impiego specificati nella STI pertinente;
c) «dichiarazione ‘CE’ di verifica»: la dichiarazione redatta per un sottosistema dal richiedente in cui questo dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa i requisiti della pertinente normativa dell'Unione e di tutte le pertinenti norme nazionali;
d) «sottosistema messo in servizio senza una dichiarazione ‘CE’ di verifica»: un sottosistema, fisso o mobile, che è stato messo in servizio prima che la procedura «CE» di verifica fosse ad esso applicabile ai sensi della direttiva 96/48/CE del Consiglio (4), 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o 2008/57/CE, e quindi senza una dichiarazione «CE» di verifica;
e) «dichiarazione intermedia di verifica»: il documento rilasciato dall'organismo notificato scelto dal richiedente, nel caso di requisiti della STI, o da un organismo designato, nel caso di requisiti derivanti da norme nazionali, che registra i risultati di una fase della procedura di verifica;
f) «certificato ‘CE’ di conformità»: il certificato, rilasciato per un componente di interoperabilità dall'organismo notificato, della conformità di un componente di interoperabilità, considerato separatamente, alle specifiche tecniche dell'Unione che deve rispettare;
g) «certificato ‘CE’ di idoneità all'impiego»: il certificato, rilasciato per un componente di interoperabilità dall'organismo notificato, dell'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità, considerato nel suo contesto ferroviario;
h) «certificato di verifica»: il certificato rilasciato per un sottosistema o dall'organismo notificato o dall'organismo designato per quanto riguarda la verifica della conformità rispettivamente alle STI pertinenti o alle pertinenti norme nazionali dalla fase di progettazione fino alla fase di approvazione, precedente l'immissione sul mercato o la messa in servizio del sottosistema e che comprende la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui è integrato;
i) «certificato ‘CE’ di verifica»: il certificato rilasciato per un sottosistema dall'organismo notificato esclusivamente per quanto riguarda la verifica della conformità alle STI pertinenti;
j) «dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato»: la dichiarazione redatta per un veicolo dal richiedente in cui questo dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il veicolo in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, è conforme a un tipo di veicolo autorizzato e soddisfa i requisiti della pertinente normativa dell'Unione e delle pertinenti norme nazionali.
k) «ERADIS ID»: il codice alfanumerico usato per identificare una dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego del componente di interoperabilità o una dichiarazione «CE» di verifica del sottosistema e che è stabilito conformemente all'allegato VII.
Storico versioni
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