Art. 8

Esecuzione delle ispezioni post mortem da parte del veterinario ufficiale

In vigore dal 8 feb 2019
Esecuzione delle ispezioni post mortem da parte del veterinario ufficiale Le ispezioni post mortem sono effettuate dal veterinario ufficiale nei casi seguenti: a) animali sottoposti a macellazione d'urgenza come menzionato all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004; b) animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana; c) bovini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi; d) bovini, ovini e caprini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi; e) focolai di malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nella legislazione dell'Unione. Sono interessati gli animali sensibili alla specifica malattia in questione che provengono da una determinata regione quale definita all', paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE; f) quando sono necessari controlli più rigorosi per tenere conto delle malattie emergenti o di particolari malattie figuranti nell'elenco stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale; g) in caso di deroga sui tempi dell'ispezione post mortem in conformità all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
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