Art. 6
Condizioni e criteri specifici per specie per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza
In vigore dal 8 feb 2019
Condizioni e criteri specifici per specie per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza
1. Le autorità competenti applicano le condizioni e i criteri specifici stabiliti nel presente articolo, ove pertinenti, al pollame e alla selvaggina d'allevamento.
2. Nel caso del pollame allevato per la produzione di «foie gras» e del pollame ad eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza, il certificato completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628, anziché il certificato di cui all', paragrafo 2, lettera f), accompagna le carcasse non eviscerate al macello o al laboratorio di sezionamento o è inviato in anticipo in qualsiasi formato.
3. Nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, il certificato completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte III, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628, anziché il certificato di cui all', paragrafo 2, lettera f), accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato.
4. Nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004:
a)
un certificato completato in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte IV, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628, anziché il certificato di cui all', paragrafo 2, lettera f), accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato;
b)
il veterinario ufficiale verifica regolarmente che coloro che effettuano la macellazione e il dissanguamento svolgano adeguatamente i propri compiti.
5. In deroga all', paragrafo 4, gli Stati membri possono consentire la macellazione della selvaggina d'allevamento fino a 28 giorni dalla data di rilascio del certificato sanitario di cui all', paragrafo 2, lettera f), se:
a)
sono forniti direttamente, dal produttore al consumatore finale o a esercizi locali di commercio al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale, solo piccoli quantitativi di carni di selvaggina d'allevamento; e
b)
sono macellati non più di 50 animali l'anno per azienda di provenienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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