Art. 7
Criteri e condizioni per l'esecuzione delle ispezioni post mortem sotto la responsabilità del veterinario ufficiale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625
In vigore dal 8 feb 2019
Criteri e condizioni per l'esecuzione delle ispezioni post mortem sotto la responsabilità del veterinario ufficiale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625
1. Le ispezioni post mortem di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 possono essere effettuate da un assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, fatta salva la conformità all'allegato II, capitolo II, del presente regolamento, se sono rispettati i criteri e le condizioni seguenti:
a)
le attività di macellazione o di lavorazione della selvaggina sono svolte in un macello o in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata in cui sono macellati o sottoposti a lavorazione:
i)
meno di 1 000 unità di bestiame l'anno; o
ii)
meno di 150 000 esemplari di pollame, lagomorfi e selvaggina selvatica piccola l'anno;
b)
l'autorità competente può innalzare le soglie di cui alla lettera a) assicurando che la deroga sia applicata nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina di dimensioni più piccole conformi alla definizione di macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata e purché la produzione annuale complessiva di tali stabilimenti non superi il 5 % del quantitativo totale di carni fresche prodotte in uno Stato membro:
i)
delle specie interessate;
ii)
di tutti gli ungulati considerati congiuntamente;
iii)
di tutto il pollame considerato congiuntamente; o
iv)
di tutti i volatili e i lagomorfi considerati congiuntamente;
in tal caso le autorità competenti notificano detta deroga e le prove a sostegno della stessa in conformità alla procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
c)
lo stabilimento in questione dispone di strutture sufficienti per conservare le carni che presentano anomalie separatamente dalle altre carni fino a quando il veterinario ufficiale non sia in grado di ispezionare personalmente le carni che presentano anomalie;
d)
il veterinario ufficiale è presente nello stabilimento almeno una volta al giorno ed è regolarmente presente durante le attività di macellazione;
e)
l'autorità competente ha istituito una procedura per la valutazione regolare delle prestazioni degli assistenti ufficiali in tali stabilimenti, che comprende:
i)
il monitoraggio delle prestazioni individuali;
ii)
la verifica della documentazione relativa ai risultati delle ispezioni e il confronto con le carcasse corrispondenti;
iii)
i controlli delle carcasse nel locale di deposito;
f)
è stata effettuata un'analisi del rischio a opera dell'autorità competente, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
i)
il numero di animali macellati o sottoposti a lavorazione all'ora o al giorno;
ii)
le specie e le classi degli animali macellati o sottoposti a lavorazione;
iii)
la capacità produttiva dello stabilimento;
iv)
lo storico delle attività di macellazione o lavorazione effettuate;
v)
l'efficacia di eventuali misure supplementari adottate nella catena alimentare per garantire la sicurezza alimentare degli animali destinati alla macellazione;
vi)
l'efficacia delle procedure basate sui principi HACCP (analisi dei rischi e punti critici di controllo);
vii)
i rapporti di audit;
viii)
l'archivio delle relazioni dell'autorità competente sulle ispezioni ante mortem e post mortem.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), si applicano i tassi di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1099/2009. Nel caso di ovini, caprini e piccoli (< 100 kg di peso vivo) cervidi è tuttavia applicato un tasso di conversione pari a 0,05 unità di bestiame e, nel caso di altra selvaggina di grosse dimensioni, è applicato un tasso di conversione pari a 0,2 unità di bestiame.
Storico versioni
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