Art. 5

Criteri e condizioni generali per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza

In vigore dal 8 feb 2019
Criteri e condizioni generali per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza 1.   In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, l'autorità competente può consentire che le ispezioni ante mortem su animali destinati alla macellazione siano effettuate presso l'azienda di provenienza in conformità ai criteri e alle condizioni di cui al paragrafo 2 e all'. 2.   I criteri e le condizioni seguenti si applicano a tutte le specie: a) sono eseguiti controlli dei registri o della documentazione presso l'azienda di provenienza, compresa una verifica delle informazioni sulla catena alimentare; b) se necessario, l'operatore del settore alimentare agevola l'esame dei singoli animali; c) le ispezioni ante mortem presso l'azienda di provenienza comprendono un esame fisico degli animali per determinare se: i) sono affetti da una malattia o da una condizione trasmissibile agli animali o agli esseri umani attraverso la manipolazione o il consumo delle loro carni, o se mostrano un comportamento, individuale o collettivo, tale da indicare che ne sono stati affetti; ii) mostrano alterazioni generali del comportamento, segni di malattia o anomalie che possono rendere le loro carni non idonee al consumo umano; iii) vi sono prove o motivi per sospettare che gli animali possano contenere residui chimici a livelli superiori a quelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione, o residui di sostanze vietate; iv) presentano segni che indicano problemi relativi al benessere degli animali, tra cui un'eccessiva sporcizia; v) sono idonei al trasporto; d) i controlli e le ispezioni ante mortem presso l'azienda di provenienza di cui alle lettere a), b) e c) sono effettuati da un veterinario ufficiale; e) gli animali idonei alla macellazione sono adeguatamente identificati e separati dagli altri animali e sono inviati al macello direttamente dall'azienda di provenienza; f) per gli animali idonei alla macellazione è rilasciato un certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628. Il certificato sanitario accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato. Eventuali osservazioni pertinenti per la successiva ispezione delle carni sono registrate nel certificato sanitario. 3.   Al macello sono effettuati i seguenti controlli supplementari in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625 e all' del presente regolamento: a) regolari verifiche relative all'obbligo dell'operatore del settore alimentare di assicurare che gli animali siano adeguatamente identificati; b) regolari verifiche del rispetto delle norme sul benessere degli animali durante il trasporto e all'arrivo al macello come pure della presenza di segni di qualsiasi condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali. 4.   Qualora gli animali non siano macellati entro tre giorni, o entro 28 giorni nei casi di cui all', paragrafo 5, dalla data di rilascio del certificato sanitario di cui al paragrafo 2, lettera f): a) se gli animali non sono stati spediti al macello dall'azienda di provenienza, è effettuata un'ulteriore ispezione ante mortem ed è rilasciato un nuovo certificato sanitario; b) se gli animali sono già diretti verso il macello o sono al macello, la macellazione può essere autorizzata non appena sia stato valutato il motivo del ritardo, purché gli animali siano sottoposti a un'ulteriore ispezione ante mortem in conformità all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (11).
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