Art. 11
Controlli ufficiali sui pettinidi e sui gasteropodi marini e sugli oloturoidei che non sono filtratori raccolti da zone di produzione che non sono classificate in conformità all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625
In vigore dal 8 feb 2019
Controlli ufficiali sui pettinidi e sui gasteropodi marini e sugli oloturoidei che non sono filtratori raccolti da zone di produzione che non sono classificate in conformità all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625
In deroga all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è necessaria in relazione alla raccolta di pettinidi e di gasteropodi marini e oloturoidei che non sono filtratori, se le autorità competenti effettuano controlli ufficiali su tali animali alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione.
Tali controlli ufficiali verificano la conformità:
a)
alle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
b)
ai requisiti specifici per i pettinidi e i gasteropodi marini e gli oloturoidei che non sono filtratori raccolti fuori dalle zone di produzione classificate di cui al capitolo IX della medesima sezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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