Art. 6

Comunicazione dei conflitti di interesse

In vigore dal 1 feb 2019
Comunicazione dei conflitti di interesse 1.   I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale forniscono le informazioni di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013 sul supporto durevole di cui all', paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e mantengono aggiornate tali informazioni. 2.   I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un sito web, senza trasmetterle personalmente all'investitore, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli investitori sono stati informati dell'indirizzo del sito web e della pagina all'interno del sito web su cui sono pubblicate le informazioni; b) gli investitori hanno acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite il sito web; c) le informazioni sono costantemente accessibili tramite il sito web per tutto il periodo di tempo in cui gli investitori possono ragionevolmente avere bisogno di accedervi.
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