Art. 9
Informazioni sull'impatto sociale positivo
In vigore dal 1 feb 2019
Informazioni sull'impatto sociale positivo
1. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 stabiliscono gli specifici prodotti e servizi che devono essere forniti dalle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.
2. Se le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni su proiezioni dell'impatto sociale positivo, esse descrivono le ipotesi sulla base delle quali le proiezioni sono state formulate.
3. Se le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni sui precedenti risultati in termini di impatto sociale positivo, esse includono una copia della relazione annuale più recente, o una sintesi delle informazioni pertinenti contenute nella relazione annuale di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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